Nei giorni festivi non possono essere impiegati lavoratori e le ore di lavoro perse non devono essere compensate. Il giorno festivo (1° agosto) è l'unico che deve essere retribuito per legge e in cui non si può lavorare. È considerato alla stregua delle domeniche in termini di diritto del lavoro. I Cantoni possono equiparare alla domenica un massimo di altri otto giorni festivi.
Le collaboratrici domestiche assunte con salario mensile devono essere retribuite per le ore perse a causa di un giorno festivo. Per i lavoratori domestici con salario orario, solo il 1° agosto viene pagato come giorno festivo, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente. Si noti che ciò può variare a seconda del cantone e del CLA, il contratto di lavoro generale per i lavoratori domestici.